Ogni anno gli amministratori redigono il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Il codice civile pone a carico degli amministratori delle società per azioni, delle cooperative e delle società a responsabilità limitata :
1. l’obbligo di convocare i soci per l’approvazione del bilancio entro i termini previsti dallo statuto o dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c. - art. 2478-bis, comma 1, c.c.) ;
2. l’obbligo di depositare il bilancio al Registro Imprese entro trenta giorni dall’approvazione (art. 2435 c.c. - art. 2478-bis c.c.).
Per la violazione degli obblighi sopra menzionati tutti gli amministratori sono puniti con la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
Modalità di depositoIl deposito del bilancio e dell'elenco annuale dei soci (se dovuto) - inviato assieme al bilancio – non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Per predisporre la pratica di deposito dei Bilanci e inviarla online alla Camera di Commercio occorre utilizzare il servizio web DIRE
Tutte le informazioni sul deposito del bilancio sono riportate nelle schede del supporto specialistico SARI (nella sezione "Adempimenti Registro Imprese" selezionare "Bilanci" e poi l’adempimento di proprio interesse).
Moduli e manuali