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Impresa artigiana

La Regione Lombardia, con Legge 18 aprile 2012, n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" - art.55 - ha semplificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese.  In particolare, la normativa ha soppresso l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato della Lombardia, attribuendo alle Camere di Commercio le  funzioni amministrative in precedenza svolte dalle Commissioni Provinciali.

L’Albo delle Imprese Artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese, l’annotazione della qualifica artigiana nello stesso ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane.

Alla Camera di Commercio spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.

Imprenditore ArtigianoE' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività regolamentate da leggi speciali, che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti , deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.

Impresa Artigiana

E’ artigiana l’impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Requisiti soggettivi

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
  • Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
  • avere la maggiore età
  • svolgimento del proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo
  • svolgimento dell’attività in forma prevalente
  • possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (esempio: acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione)

Requisiti oggettivi

  • Autonomia aziendale (possesso attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attività anche minimali, ecc.)
  • Produzione di beni, anche semi lavorati e/o prestazione di servizi

Limiti dimensionali

  1. impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il numero massimo può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  2. impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  3. impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  4. impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
  5. imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. IL numero massimo può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei citati limiti:

  1. non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 25/1955;
  2. non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  3. non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali;
  4. sono computati i familiari collaboratori dell'imprenditore;
  5. sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
  6. sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Forme giuridiche previste per l'iscrizione della qualifica artigiana

  • impresa individuale
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata con unico socio
  • società a responsabilità limitata pluripersonale
  • società cooperativa.

Per tutte le forme giuridiche l'iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane è un obbligo tranne per le s.r.l. pluripersonali, per le quali l'iscrizione è soltanto una facoltà. 

 Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono chiedere la qualifica  artigiana.

Requisiti Società

Società in nome collettivoPer l'iscrizione della qualifica artigiana  la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro.

Società in accomandita semplicePer l'iscrizione della qualifica artigiana  ciascun socio accomandatario , deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. E' necessario che i soci accomandatari non siano unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti da almeno uno dei soci accomandatari.

Srl  con socio unicoPer l'iscrizione della qualifica artigiana  il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività, svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (deve anche amministrare la società). E' necessario che questo non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice. I requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali in relazione all'attività svolta devono essere posseduti dal socio unico.

Srl pluripersonaleL'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata ha diritto all’iscrizione della qualifica artigiana, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società .

Quindi i soci artigiani possedere:

1)  la maggioranza delle quote sociali
2)  la maggioranza numerica all’interno dell’assemblea soci (ovvero uno nel caso di due)
3)  la maggioranza numerica all'interno dell'organo amministrativo.

Normativa di riferimento

  • L. 443/85   - Legge quadro sull'artigianato
  • L. 133/97   - Iscrizione S.a.s. e S.r.l. unipersonali
  • L. 57/2001 – S.r.l. pluripersonali
  • L. Reg. Lombardia 73/89  - Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo
  • L. Reg. Lombardia 7/2012 art. 55 – Modifiche alla L.R. 73/1989

Come presentare domande e denunceE' disponibile on-line l'applicativo Starweb per  predisporre ed inviare, con la Comunicazione Unica (art. 9 legge 40/2007), le pratiche telematiche di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane lombarde, al Registro Imprese. 

A chi rivolgersi

Servizio Polifunzionale di Lecco

Telefono: 0341 292.111
Orari di apertura: Accesso agli sportelli esclusivamente previo appuntamento dalle 9 alle 12.I telefoni sono attivi dal lunedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 12 e da lunedì a giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.45

Servizio Polifunzionale di Como

Telefono: 031 256.111
Orari di apertura: Accesso agli sportelli esclusivamente previo appuntamento dalle 9 alle 12. I telefoni sono attivi dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10.

Servizio Polifunzionale di Cantù

Telefono: 031.256.300
Orari di apertura: Accesso agli sportelli esclusivamente previo appuntamento dalle 9 alle 12.