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Violazioni amministrative Registro Imprese e REA

ATTENZIONE!
Per i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa (verbali di contestazione, ordinanze-ingiunzioni, cartelle esattoriali e sequestri) a seguito di violazioni commesse da operatori economici ai quali siano stati contestati o notificati da parte degli organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Registro Imprese, Ispettori metrici, ..), consulta l'apposita sezione Sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative del Registro Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo vengono elevate per l'omissione, l'esecuzione tardiva o incompleta delle domande/denunce previste dalla normativa di riferimento. 

TerminiIl termine generale di presentazione delle domande/denunce è quello di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (L. 340/2000 art. 18 comma 6).  

Termini differenti sono previsti da disposizioni particolari, pertanto, per eventuali approfondimenti in merito, si invita a consultare il SARI-Supporto Specialistico Registro Imprese.

Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo. (D.P.R. n. 558/99 art. 3 comma 2).
A chi si applicanoLe sanzioni si applicano:

  • a tutti i soggetti obbligati per legge alla richiesta di iscrizione o deposito nel Registro delle Imprese o alle denunce al Repertorio Economico Amministrativo (art. 5 Legge 689/1981);
  • alla società in quanto responsabile in solido (art. 6 Legge 689/1981).

Ciascun soggetto obbligato deve pagare la singola sanzione più le spese di procedimento. 

Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione. 

La società, come obbligato in solido, può effettuare il pagamento dell’importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento.

Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).

Importi

  • Sanzioni amministrative relative ad iscrizioni e depositi al Registro delle Imprese (beneficiario Erario)
    Rif. normativi: art. 2194, 2630 e 2631 c.c. 
    L’art. 9, c.5 della legge 180/2011 (in vigore dal 14.11.2011) ha modificato l’art. 2630 c.c. e stabilito una riduzione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie; tali nuovi importi si applicano agli adempimenti per i quali il 14/11/2011 era l'ultimo giorno utile per il deposito nei termini (quindi il 15 novembre 2011 era il primo giorno oltre i termini)

    Tabella di riepilogo delle sanzioni amministrative RI
     
  • Sanzioni amministrative relative a denunce nel Repertorio Economico Amministrativo (beneficiario Camera di Commercio)
    Rif. normativi: Regio Decreto 20/09/34 n. 2011, Legge n. 630 del 04/11/81, Decreto Ministeriale 09/03/82, D.L. 28 agosto 1987 n. 357, D.P.R. 7/12/1995 n. 581, Circolare Ministero Industria  n. 3202/C del 22/01/1990, Circolare Ministero Industria  n. 3407/C del 9/01/1997
    Per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo si applica la sanzione per le pratiche depositate oltre i 30 gg. (In base alla normativa D.M. 09/03/82 e in applicazione della Sentenza Consiglio di Stato 07/09/2009 e della Circolare MISE n. 3627/2009).

    Tabella di riepilogo delle sanzioni amministrative REA

Come  effettuare il pagamento

Per effettuare il pagamento liberatorio occorre attendere la notifica del verbale d’accertamento emesso che riporta il calcolo corretto dell’importo della sanzione e delle spese di procedimento e notifica.

Le modalità di pagamento sono indicate nel verbale e allo stesso sono allegati i documenti necessari per effettuare il versamento. 

La documentazione attestante l’avvenuto pagamento deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:

 Come compilare il modello F23 

  • Dati anagrafici:
    • nel campo 4: indicare la denominazione o ragione sociale, imprenditore e Codice Fiscale 
    • nel campo 5: indicare il cognome e nome del soggetto sanzionato: amministratore, sindaco, notaio, ecc.; denominazione o ragione sociale dell'impresa (nel caso di impresa individuale può coincidere).
  • Dati del versamento: 
    • nel campo 6: codice ufficio - indicare  ACO
    • nel campo 9: causale - indicare PA
    • nel campo 10: anno e numero notifica – indicare il numero della sanzione riportato nel  verbale alla voce "numero notifica" precisare prima l'anno e poi il numero; è indifferente l'indicazione o meno degli zeri davanti al numero (porre molta attenzione nella compilazione di questo campo poiché un eventuale errore può non consentire di abbinare il pagamento alla sanzione) 
    • nel campo 11: indicare - codice tributo: 741T;  descrizione: sanzione amministrativa (importo della sanzione); codice tributo: ACOT; descrizione: spese di notifica (importo spese specificato nel  verbale)
    • nel campo 13: importo sanzione importo (specificato nel  verbale).
  • Firma: il modulo deve essere firmato da chi effettua il versamento

Pagamento sanzioni REA tramite funzioni TelemacoEsclusivamente per le sanzioni R.E.A. in sede di invio della pratica è possibile effettuare il pagamento avvalendosi di una procedura semplificata, secondo la Richiesta di addebito su conto Telemaco.

Procedura da seguire:

  • Indicare sul campo note della pratica: “Denuncia presentata fuori termine – si richiede l'addebito della sanzione sul conto prepagato Telemaco e si indica l’indirizzo di posta elettronica …… a cui notificare i verbali di accertamento”.
  • Il verbale verrà inviato e non sarà possibile presentare scritti difensivi.
  • L’importo della sanzione più le spese di procedimento sarà addebitato in conto e la ricevuta di protocollo rilasciata sarà comprensiva delle somme addebitate per la sanzione.
  • Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del verbale vengono trasmesse, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, alla u.o. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore della Camera di Commercio di Como-Lecco ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Scritti difensivi

Entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare memorie o scritti difensivi nonché chiedere un’audizione indirizzati alla u.o. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione devono essere sottoscritti dai diretti interessati (destinatari del verbale) con allegate le copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità ed eventuali ulteriori prove a propria difesa.

La documentazione può essere inviata:

Gli scritti difensivi non interrompono i 60 giorni consentiti per il pagamento in misura ridotta.

Il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione.

Rimborsi

In caso di pagamento errato o doppio, si può chiedere il rimborso a:

  • Agenzia delle Entrate per le sanzioni Registro Imprese, pagate con F23;
  • Camera di Commercio di Como-Lecco per le sanzioni REA.
    La richiesta di rimborso alla Camera di Commercio può essere inviata tramite posta, PEC oppure consegnata a mano.

Saranno comunque dovute, e pertanto non verranno rimborsate, le spese di notifica e procedimento.

Modulistica

Domanda di rimborso di sanzione REA versata in eccesso o non dovuta

A chi rivolgersi