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RENTRI- Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei RIfiuti

FIR cartaceo consentito fino al 15 settembre 2026

La legge 26/2026 in vigore dal 1 marzo 2026 stabilisce che:

- fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo in alternativa al formato digitale previsto dall'art. 7 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59; 
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere da 15 settembre 2026. 

Si rammenta che il formato con è messo il FIR da parte del produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutti la filiera.  

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Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fonda il sistema di  tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il RENTRI è stato istituito dal DM 4 aprile 2023, n. 59: “Regolamento recante disciplina del sistema di
tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale  per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Soggetti obbligatiSono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dalla Legge 199 del 30 dicembre 2025, di seguito riportati: 

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4. sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184: 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; 

d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; 

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Soggetti NON tenuti ad iscriversi

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 del D. Lgs. 152/2006; 
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 del D. Lgs.  152/2006.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; 
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'39;articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati; 
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Termini per l’iscrizione al RENTRI e adeguamento alla disciplinaPer l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento al DM 4/4/2023 n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.

Il termine per le prime iscrizioni è fissato a partire dal 15/12/2024.

Scadenze per l'iscrizione al RETRI
CATEGORIE TEMPISTICHE
GRUPPO A: imprese e enti produttori di rifiuti
pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese e enti
produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività industriali e artigianali con più di 50
dipendenti, impianti di trattamento rifiuti,
trasportatori di rifiuti, commercianti e intermediari
di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti, delegati

Iscrizioni dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

GRUPPO B: imprese e enti produttori di rifiuti
pericolosi tra 11 e 50 dipendenti, imprese e enti
produttori di rifiuti non pericolosi da attività
industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti
Iscrizioni dal 15.6.25 al 14.8.25
GRUPPO C: imprese e enti produttori di rifiuti
pericolosi con 10 o meno di 10 dipendenti, produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese
Iscrizioni dal 15.12.25 al 13.2.26

 

Cosa prevede il RENTRI1. Iscrizione al RENTRIModalità di iscrizione:L'iscrizione al RENTRI va effettuata esclusivamente via telematica dal portale RENTRI integrato
nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'accesso al RENTRI avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica,
SPID per persona giuridica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza dell'utente che ha fatto l'accesso mediante la seguente procedura:

  •  per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese
  •  per enti e altri soggetti in RENTRI invia all'operatore, tramite pec, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante

(I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento).

Deleghe:

Per trasmettere i dati al RENTRI, i produttori possono delegare le associazioni di categoria, società
di servizi di emanazione delle associazioni di categoria, gestori del servizio pubblico o del circuito
organizzato di raccolta dei rifiuti.

Come avviene la delega?

  • Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato a sua volta già iscritto al RENTRI oppure
  • Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

La sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, accredita i delegati ad operare.
I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato

Pagamenti:A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

  •  Diritto di segreteria: euro 10,00
  •  Contributo annuale diversificato in base alla tipologia di impresa:
    • Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti e soggetti delegati: euro 100,00 il primo anno e euro 60,00 per ogni annualità successiva
    • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e inferiori a 50: euro 50,00 il primo anno e euro 30,00 per ogni annualità successiva
  • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi: euro 15,00 il primo anno e euro 10,00 per ogni annualità successiva

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti vengono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA).

2.Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti in formato digitaleIl RENTRI definisce:

  • nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione.
    • dal 13 febbraio 2025 e sino alle scadenze per l’iscrizione al RENTRI il registro sarà in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale RENTRI da vidimare presso le CCIAA
    • a seguire il registro sarà vidimato digitalmente (dal portale RENTRI o propri sistemi gestionali) e tenuto digitalmente 
    • l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di scarico e scarico dei rifiuti

ATTENZIONE: A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025 I VECCHI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ANCHE SE GIA’ VIDIMATI) NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI

3. Obbligo di emissione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale

Il RENTRI definisce:

  • un nuovo modello di Formulario di identificazione del rifiuto in vigore dal 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori vidimato digitalmente (dal portale RENTRI). 
  • I produttori non ancora iscritti emettono il FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale previa registrazione al RENTRI * 
  • la compilazione avviene utilizzando i propri sistemi gestionali, i servizi messi a disposizione dal RENTRI (“servizi di supporto”) oppure manualmente dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI gestiscono il Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale vidimato digitalmente.
  • La compilazione dei formulari digitali potrà essere effettuata tramite i sistemi gestionali o i sistemi messi a disposizione dal RENTRI (“servizi di supporto”).

ATTENZIONE: A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025 I VECCHI MODELLI DI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (ANCHE SE GIA’ VIDIMATI) NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI

*COS’E’ LA REGISTRAZIONE AL RENTRI E A COSA SERVE
La registrazione al RENTRI consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare
digitalmente il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo e deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
La registrazione avviene nell’area RENTRI riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La registrazione non comporta alcun pagamento dei diritti di segreteria e non prevede l’inserimento delle unità locali.

Per ulteriori informazioni si veda [il sito] della sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali

Consulta il materiale informativo:

A chi rivolgersi

Ambiente e Sostenibilità

Telefono: 031 256.386-309-388
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