Il RENTRI è stato istituito dal DM 4 aprile 2023, n. 59: “Regolamento recante disciplina del sistema di
tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Soggetti obbligatiSono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dalla Legge 199 del 30 dicembre 2025, di seguito riportati:
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4. sono ricompresi:
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Soggetti NON tenuti ad iscriversi
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'39;articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
Termini per l’iscrizione al RENTRI e adeguamento alla disciplinaPer l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento al DM 4/4/2023 n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.
Il termine per le prime iscrizioni è fissato a partire dal 15/12/2024.
| CATEGORIE | TEMPISTICHE |
|---|---|
| GRUPPO A: imprese e enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese e enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, impianti di trattamento rifiuti, trasportatori di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, delegati |
Iscrizioni dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 |
| GRUPPO B: imprese e enti produttori di rifiuti pericolosi tra 11 e 50 dipendenti, imprese e enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti |
Iscrizioni dal 15.6.25 al 14.8.25 |
| GRUPPO C: imprese e enti produttori di rifiuti pericolosi con 10 o meno di 10 dipendenti, produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese |
Iscrizioni dal 15.12.25 al 13.2.26 |
Cosa prevede il RENTRI1. Iscrizione al RENTRIModalità di iscrizione:L'iscrizione al RENTRI va effettuata esclusivamente via telematica dal portale RENTRI integrato
nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
L'accesso al RENTRI avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica,
SPID per persona giuridica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE).
Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza dell'utente che ha fatto l'accesso mediante la seguente procedura:
(I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento).
Deleghe:
Per trasmettere i dati al RENTRI, i produttori possono delegare le associazioni di categoria, società
di servizi di emanazione delle associazioni di categoria, gestori del servizio pubblico o del circuito
organizzato di raccolta dei rifiuti.
Come avviene la delega?
La sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, accredita i delegati ad operare.
I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato
Pagamenti:A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.
I versamenti vengono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA).
2.Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti in formato digitaleIl RENTRI definisce:
ATTENZIONE: A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025 I VECCHI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ANCHE SE GIA’ VIDIMATI) NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI
3. Obbligo di emissione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale
Il RENTRI definisce:
ATTENZIONE: A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025 I VECCHI MODELLI DI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (ANCHE SE GIA’ VIDIMATI) NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI
*COS’E’ LA REGISTRAZIONE AL RENTRI E A COSA SERVE
La registrazione al RENTRI consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare
digitalmente il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo e deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
La registrazione avviene nell’area RENTRI riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La registrazione non comporta alcun pagamento dei diritti di segreteria e non prevede l’inserimento delle unità locali.
Per ulteriori informazioni si veda [il sito] della sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali
Consulta il materiale informativo: