L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e tuttora in essere, prevede la liberalizzazione delle prestazioni di servizio effettuate da un cittadino svizzero o dell’UE fino ad un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.
Vale a dire che tali prestazioni non sono sottoposte all’obbligo dell’ottenimento di un permesso di lavoro, ma č sufficiente una notifica che elenchi le caratteristiche principali della prestazione.
I prestatori transfrontalieri di servizio, si differenziano in lavoratori distaccati (da parte di un’impresa estera) e lavoratori indipendenti.
Il vademecum
La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Confartigianato Imprese Como, Ance Como, CNA Como-Lecco-Monza, Confindustria Como ha predisposto un breve vademecum di supporto alle aziende e ai lavoratori indipendenti che prestano temporaneamente (massimo 90 giorni) i loro servizi in Svizzera.