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Quando si deve pagare il diritto annuale

Imprese ed unità locali già  esistenti al primo gennaio

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 del D.P.R. 435 del 7.12.2001 e successive modificazioni) utilizzando il modello F24 (scadenza ordinaria 30 giugno).

Se la scadenza del versamento coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento può essere effettuato anche il 30° giorno successivo alla scadenza maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo senza effettuare l’arrotondamento all’euro e quindi versando anche i decimali.
La maggiorazione dello 0,40% è dovuta anche in caso di compensazione con crediti diversi dal diritto annuale.

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi (es. studi di settore fino al 2018; dal 2019 indici sintetici di affidabilità fiscale I.S.A.)  si applicano anche al diritto annuale. In tal caso la proroga si applica non solo alle imprese interessate ma anche nei confronti dei soggetti che partecipano a tali società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

2023: variazione scadenza diritto annuale per le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale I.S.A. (Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 - G.U. n. 155 del 05/07/2023).
La scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento.
Dal 1° agosto 2023 i versamenti dovranno essere effettuati tramite
-  ravvedimento operoso breve con l’applicazione della sanzione del 3,75% (entro sabato 19.08.23 prorogato a lunedì  21.08.23);
-  ravvedimento operoso lungo con l’applicazione della sanzione del 6% (entro il 20.07.24)
oltre al versamento degli interessi legali.
Altre agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

I soggetti che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato ed hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio  (coincidente con l’anno solare), sono tenuti al versamento del diritto annuale entro l’ultimo  giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio e quindi entro il giorno 30 giugno (nuovo termine introdotto dal 2017 con la legge 1° dicembre 2016 n. 225 che ha variato l’art. 17 comma 1, Decreto del presidente della Repubblica 7 dicembre 2001  n. 435 e successive modificazioni).

I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni ed entro i 180 giorni  dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: 

  • approvazione bilancio entro il 31 maggio: versamento entro il 30 giugno
  • approvazione bilancio entro il 30  giugno: versamento entro il 31 luglio

Tali scadenze devono essere osservate anche nel caso di mancata/tardata approvazione del bilancio rispetto al termine statutario previsto:

  • bilancio da approvare entro il 30 aprile: versamento entro il  30  giugno
  • bilancio da approvare entro il 31 maggio: versamento entro il  30 giugno
  • bilancio da approvare entro il 30 giugno: versamento entro il  31  luglio

CASO PARTICOLARE: ESERCIZIO LEGALE NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
 (c.d. esercizio a cavallo d'anno)
Le società di capitali con esercizio non coincidente con anno solare devono effettuare il versamento del diritto annuale entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
Tali soggetti con esercizio a cavallo dispongono quindi di una data di scadenza variabile* per il versamento del diritto annuale, come per il pagamento delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.
(*il sistema informatico camerale aggiorna la data di scadenza effettiva del diritto annuale nel mese di giugno dell’anno successivo, per cui se l’impresa richiede un certificato all’inizio dell’anno potrebbe risultare bloccata la certificazione per omesso pagamento. In tal caso inviare una mail a diritto.annuale@comolecco.camcom.it per richiedere lo sblocco della certificazione).

Esempio pratico
Una società di capitali  che chiude l'esercizio il 30 settembre 2018, ed approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2017 e il primo acconto delle imposte per l'anno 2018 entro il 31 marzo 2019; tale società sarà, quindi, legittimata ad effettuare il versamento del diritto annuale per l'anno 2018, commisurato al fatturato 2017, entro il termine sopra evidenziato.
Imprese ed unità locali iscritte in corso d'anno

Per le nuove iscrizioni il pagamento può essere effettuato:

  • in via telematica contestualmente all'invio della Comunicazione Unica (ComUnica) di iscrizione/apertura (soluzione consigliata in quanto è attivo il servizio di calcolo preventivo del diritto annuale - vedi quadri di gestione importi)
  • oppure entro 30 gg. dalla presentazione della domanda di iscrizione (vedi data protocollo pratica telematica) tramite modello F24.

ATTENZIONE !!!
La Camera di Commercio NON invia richieste di pagamento tramite bollettini postali.   
SBLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE
L’omesso/incompleto pagamento del diritto annuale  comporta l'impossibilità di ottenere il rilascio del certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 27.12.1997 n. 449).
Se la certificazione è bloccata  verificare se è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione. Nel caso fosse scaduto il termine per effettuare il ravvedimento contattare l’ufficio per il calcolo di sanzioni ed interessi dovuti.
Per il calcolo online dell’importo dovuto per ravvedimento consultare il sito tematico: http://dirittoannuale.camcom.it 
I pagamenti vengono acquisiti dopo 10 gg. Per richiedere  lo sblocco urgente della certificazione occorre inviare la quietanza di pagamento all'indirizzo mail diritto.annuale@comolecco.camcom.it 

A chi rivolgersi

Diritto Annuale

Telefono: 031 256.349 / 0341 292.279
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