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Chi deve pagare il diritto annuale

Il diritto annuale è dovuto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
modificato dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, da ogni impresa iscritta o annotata nel
Registro delle Imprese
al 1° gennaio dell'anno di riferimento o che è stata iscritta o
annotata per almeno un giorno nell'anno stesso.

Dall'anno 2011 il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti al Repertorio delle
notizie Economiche e Amministrative – REA
.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno
(D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).

Si ricorda che:

  • le società iscritte al Registro delle Imprese che risultano poste in liquidazione sono assoggettate all'obbligo del pagamento;
  • la cessazione dell'attività non è più causa di esonero, in quanto sono tenute al pagamento anche le imprese inattive;
  • la domanda di cancellazione dell'impresa individuale presentata oltre il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'attività comporta comunque il pagamento per l'anno di cancellazione;
  • le imprese confiscate o sottoposte a sequestro sono tenute al versamento del diritto annuale in quanto non si verifica l'estinzione dei debiti per confusione secondo l'articolo 1253 del codice civile poiché la Camera di Commercio è un ente autonomo e non appartenente all'apparato dello Stato (circolare Ministero dello Sviluppo Economico n.117965 del 21 maggio 2012).

Chi è esente dal versamentoLe PERSONE GIURIDICHE PRIVATE iscritte nel Registro tenuto dalla Regione Lombardia nonchè nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) ai sensi del DPR n. 361/2000, qualora non svolgano attività economica, sono esenti dal versamento del diritto annuale.

Chi è esonerato dal versamentoSecondo l’articolo 4 del D.M. n. 359/2001, per essere esonerati dal pagamento del diritto annuale non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:

  • l’impresa individuale ha cessato l’attività;
  • le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione hanno approvato il bilancio finale;
  • le società di persone e i consorzi si sono sciolti senza messa in liquidazione.

Sono inoltre esonerate, dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento:

  • le imprese poste in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo l'esercizio provvisorio dell´attività)
  • le cooperative sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità Governativa (art. 2545 septiesdecies c.c.).

Esonero per Start-up innovative e incubatori certificati iscritti nella sezione speciale del Registro delle ImpreseL'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

  • per le società già costituite alla data del 19/12/2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012)
    la disciplina trova applicazione per un periodo di: 
    • quattro anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto (20.10.2012) se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti
    • tre anni se è stata costituita entro i tre anni precedenti
    • due anni se è stata costituita entro i quattro anni precedenti:
  • start-up costituite: 
    • dal 20.10.2008 al 19.10.2009 esonero diritto annuale 2013-2014
    • dal 20.10.2009 al 19.10.2010 esonero diritto annuale 2013-2014-2015
    • dal 20.10.2010 al 18.12.2012 esonero diritto annuale 2013-2014-2015-2016

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ANNUALE
Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Codice Civile, il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna
annualità. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere
nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".

A chi rivolgersi

Diritto Annuale

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