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BREXIT: Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito 

brexit
25 mar 2021

Il 24 dicembre scorso è stato raggiunto un "agreement in principle" con il Regno Unito, che ha definito la cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021, scongiurando il tanto temuto "no deal".

Esso riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Dal 1° gennaio, a prescindere dall'accordo siglato, il Regno Unito non è più parte del mercato unico e ha lasciato l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Ha avuto fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

Di seguito si forniscono alcuni cenni relativi agli effetti dell'accordo di libero scambio che vanno a mitigare le conseguenze rispetto ad una Brexit senza accordo.
Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo nell'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate.  
La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

E' stato inoltre previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato,  che faciliterà di gran lunga le procedure doganali. L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.
Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

N.B. Con riferimento alle procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali e alle facilitazioni e indicazioni operative si pone in evidenza la circolare n. 49 dell'Agenzia delle Dogane del 30 dicembre 2020 relativa alle procedure di esportazione verso il Regno Unito dagli uffici doganali nazionali.

Origine delle merci e regole per gli scambiL'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo, contenute da pagina 27 a 41 e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6, rimanendo nella sfera dell'origine preferenziale.

Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possano tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea.  

L'attestazione di origine:

  • è compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
  • può applicarsi a un'unica spedizione di uno o più prodotti importati o a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.
Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio.

Non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

Per le merci attualmente origine UE (per incorporamento di materiali di origine UK o di lavorazioni sostanziali effettuate in UK) il carattere originario non preferenziale dei prodotti dovrà essere oggetto di rivalutazione, considerando che i materiali UK o le lavorazioni effettuate in UK saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo.

L'attribuzione dell'origine non potrà più essere considerata dell'UE neanche per i prodotti originari del Regno Unito giunti sul nostro territorio prima del 1° gennaio 2021. 

Di conseguenza, per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali occorresse il rilascio di un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà più essere certificata l'origine UE se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e, nel caso di origini multiple, andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

A prova d'origine delle merci (in mancanza di bollette doganali pregresse) occorrerà esibire eventuali etichettature recanti il "Made in UK" o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi.

Carnet ATALa Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell’Unione Europea (DG TAXUD) ha precisato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna anche dal 1 gennaio 2021. In questi casi,  al momento dell'uscita della merce sarà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione, è quindi consigliabile che i titolari richiedano un set di fogli souche e fogli volet bianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di Commercio. In via del tutto eccezionale e per la specifica circostanza, il set di fogli aggiuntivi potrà essere inserito anche nel Carnet ATA base a condizione che, esaurite le operazioni doganali di riesportazione e di reimportazione, il documento venga immediatamente restituito alla Camera di Commercio.

Vino e Prodotti biologici rinvio di nuovi adempimentiCon nota del 24 marzo 2021, il Governo britannico ha reso noto che per importare vino dall'Unione Europea in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles), il MODULO VI-1 sarà richiesto a partire dal 1° Gennaio 2022.

Inoltre, anche il certificato di ispezione richiesto per i prodotti biologici slitta al 1° Gennaio 2022.

Sul sito WorldPass è possibile leggere la notizia dedicata "Brexit - Vino e Prodotti biologici rinvio di nuovi adempimenti"

Movimento delle personeDall'inizio del 2021 sarà anche interrotta la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito. Il 1 gennaio scatterà, infatti, il nuovo sistema di immigrazione.
Non ci sarà bisogno di visto per i turisti, ma per visitare il Paese sarà necessario il passaporto e non si potrà restare per più di tre mesi. Tuttavia, per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna, fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità valida per l'espatrio. 

I cittadini europei che vivono nel Regno Unito potranno ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status), se vivono nel Paese da meno di 5 anni. 

Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma Erasmus.
Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un visto “breve”, il passaporto e un’assicurazione sanitaria.

Materiali informativi aggiornatiSul portale WorldPass è pubblicata una raccolta di materiale illustrativo (schede di approfondimento e video) realizzata, dall'Agenzia ICE, per alcuni contenuti in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra.
Tali strumenti divulgativi potranno essere utili alle imprese che continueranno ad intrattenere relazioni con partner commerciali inglesi.
 
Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare direttamente la pagina dedicata a BREXIT sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Si segnala inoltre il servizio gratuito di assistenza individuale “Helpdesk Brexit- L’Esperto risponde” promosso dalle Camere di Commercio lombarde con l’Unioncamere regionale attivo sulla piattaforma Lombardiapoint, dove è possibile scaricare la nuova guida “Brexit: guida pratica e scenari futuri in ambito doganale e IVA

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