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Officine di montaggio e riparazione dei tachigrafi

ACCESSO AGLI SPORTELLI
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Il Centro tecnico è l’impresa autorizzata ad eseguire l’installazione (ove ammessa), l’attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799. 

Il tachigrafo è un apparecchio di controllo, che registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti
può essere analogico, digitale, intelligente. 

  • Tachigrafi analogici
    I tachigrafi analogici non si possono più installare, saranno sostituiti con quelli digitali.
  • Tachigrafi digitali
    I tachigrafi digitali vengono installati su nuovi mezzi obbligati e in occasione della sostituzione del tachigrafo analogico.
  • Tachigrafi intelligenti
    I tachigrafi di nuova generazione, introdotti dal regolamento, UE 165/2014 sono definiti intelligenti. Sono installati su tutti i veicoli immatricolati dal 15 giugno 2019.
    Il tachigrafo intelligente è dotato di una connessione GNSS (sistema satellitare globale).

L’installazione, riparazione, taratura e verifica periodica dei tachigrafi digitali e intelligenti sono
eseguite esclusivamente dai centri tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le condizioni per il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione sono contenute nel decreto 23 febbraio 2023 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 aprile 2023, che abroga, tra l’altro, il decreto 10 agosto 2007.

La banca dati dei Centri tecnici autorizzati è reperibile qui: Banca dati | Metrologia Legale (unioncamere.it) 

Possono essere autorizzati:

  1. i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
  2. i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo;
  3. i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
  4. le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.

È necessario disporre di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) rilasciato da organismi di
certificazione accreditati, che preveda l'attività di taratura e prova di strumenti di misura, per svolgere anche i controlli periodici e le riparazioni, oltreché l’installazione.

E' vietato al Centro tecnico affidare a terzi le operazioni per le quali è stato autorizzato.

Il personale tecnico dei soggetti di cui alle lettere 3) e 4) può possedere un'unica carta officina nominativa e può essere impiegato in un solo Centro autorizzato.

I soci, i dirigenti e il personale del centro tecnico non possono partecipare a imprese che svolgono attività di trasporto su strada. Il D.M. ha precisato all’art.6 i criteri di analisi del conflitto di interesse e di indipendenza prevedendo, tra l’altro, che i Centri tecnici autorizzati non possano operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro sottoelencati siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili. Tale disposizione deve essere osservata da:

  1. i titolari di imprese individuali;
  2. i soci amministratori delle società di persone;
  3. i legali rappresentanti della società di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega;
  4. per le società di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza
  5. ovvero il socio unico;
  6. nel caso sub 4), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali
  7. rappresentanti e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica;
  8. nel caso di gruppo d’impresa, anche i legali rappresentanti e gli amministratori  dell'impresa controllante;
  9. il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico.

L'assenza o la presenza di potenziali conflitti di interesse sono oggetto di apposita dichiarazione da parte dei summenzionati soggetti. In caso di partecipazione ad imprese dotate di mezzi soggetti all'obbligo di installazione di un tachigrafo, la dichiarazione include l'indicazione della denominazione delle predette imprese.

Le imprese aventi unità operativa nelle province di Como e Lecco che intendano ottenere l'autorizzazione presentano domanda in bollo al Ministero per il tramite della Camera di commercio, allegando attestazione del versamento tramite PAGO PA (Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA) dell'importo di:

  • 370 EUR (prima autorizzazione) 
  • 260 EUR (autorizzazioni successive)
  • 185 EUR (rinnovo)

e sono tenuti ad assolvere l'imposta di bollo.

L'autorizzazione ha la durata di due anni ed è rinnovabile. 

La domanda di rinnovo deve essere trasmessa per via telematica alla Camera di commercio entro i 90 giorni che ne precedono la scadenza. La presentazione in data antecedente ne determina l'irricevibilità.

Il Centro tecnico comunica le eventuali variazioni dell’organigramma tecnico alla Camera di commercio. In caso di nomina di nuovo responsabile tecnico o nuovo tecnico, trasmette l’idonea documentazione e presenta, con comunicazione separata, la domanda di rilascio della carta officina ai nuovi tecnici. 

Le carte officina scadute, di tecnici non più in servizio o non più autorizzati devono essere restituite.
Il Centro tecnico comunica, per il tramite della Camera di commercio, al Ministero e alla Camera
medesima le eventuali variazioni di elementi essenziali (quali il mutamento della titolarità dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attività del Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredità) mediante domanda in bollo di autorizzazione all’uso del codice identificativo già ottenuto (autorizzazione successiva), allegando la ricevuta di pagamento del diritto di segreteria e, a seconda del caso:

  • Copia dell’atto notarile di cessione o affitto (da cui si desuma, fra l'altro, la continuità aziendale)
  • Copia dell’atto di successione o donazione
  • Comunicazione antimafia
  • Dichiarazione di continuità aziendale
  • Dichiarazione di continuità dell’organigramma e delle apparecchiature di intervento tecnico
  • Nuova planimetria catastale
  • Altre dichiarazioni necessarie in relazione alla natura della variazione e sospende l’attività sino al pronunciamento espresso del Ministero.

Variazioni della sola sede legale, non coincidente con la sede operativa, o della toponomastica dei luoghi interessati o in caso di recesso di uno più soci, senza variazioni di ragione o denominazione sociale, saranno comunicate al Ministero per il tramite della Camera di commercio senza istanza in bollo, perché non costituiscono variazioni di elementi essenziali dell’autorizzazione.

In caso di cessazione dell'impresa e/o dell'attività, il Centro tecnico provvede tempestivamente alla
restituzione delle carte tachigrafiche, pinze, punzoni e sigilli alla camera di commercio, che provvederà all’informativa al Ministero e Unioncamere.

La Camera di Commercio effettua la sorveglianza sul Centro tecnico, finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e la sussistenza dei requisiti in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, ma anche mediante verifiche tecniche a sorpresa, con l'obiettivo di garantire su base annuale i controlli su almeno il dieci per cento dei soggetti iscritti nell'elenco dei Centri tecnici situati nel territorio di propria competenza.

Il Centro tecnico è tenuto a consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi, a fornire la necessaria collaborazione e tutte le informazioni dovute, tra le quali, la documentazione tecnica, i dati relativi agli interventi tecnici annotati nel registro, la documentazione relativa al sistema di qualità.

La Camera di Commercio rilascia al Centro tecnico un rapporto della visita ispettiva, e ne trasmette copia entro quindici giorni al Ministero, mentre il Centro conserva il rapporto per due anni e lo mette a disposizione dell'ente di certificazione.

In caso di esito negativo, ove il Centro tecnico non abbia sanato le eventuali non conformità indicate dalla camera entro il termine all'uopo assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, la camera di commercio ritira in via cautelare le carte tachigrafiche, i punzoni e i sigilli.

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