E' possibile compensare i codici tributo 3851 e 3852?

I codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni) non possono essere messi nella sezione "importi a credito compensati" del modello F24. Pertanto se si sono versati importi non dovuti di diritto, sanzioni e interessi, si potrà portare in compensazione con altri tributi e/o contributi solo la quota relativa al diritto annuale (codice 3850), inserendola nella sezione "importi a credito compensati" del mod. F24.

Viceversa se si deve effettuare un ravvedimento del diritto annuale (quindi versare contestualmente diritto annuale, sanzione e interessi) si può utilizzare un credito di un altro tributo e/o contributo (o eventualmente di diritto annuale versato in eccedenza su un'altra annualità, purché non siano trascorsi più di 2 anni dal versamento effettuato in esubero). Per perfezionare il ravvedimento versare gli importi di diritto (cod. 3850), interessi (cod. 3851) e sanzioni (cod. 3852), compilando la sezione "importi a debito versati".

Es. ravvedimento diritto 2019 dell’importo di 120,00 euro utilizzando credito diritto annuale 2018

Codice ente CO codice tributo 3850 anno 2019 importi a debito versati 120,00 
Codice ente CO codice tributo 3851 anno 2019 importi a debito versati 0,30 
Codice ente CO codice tributo 3852 anno 2019 importi a debito versati 7,20 
Codice ente CO codice tributo 3850 anno 2018 importi a credito compensati 127,50 

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